Cass. pen. n. 19407 del 07 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - Condizione per la procedibilità d’ufficio del reato di sequestro di persona - Incapacità per infermità - Ludopatia - Rilevanza - Condizioni.


L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, può essere determinata anche dal disturbo ludopatico, nel caso in cui, a cagione di esso, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, anche transitoria e non tale da compromettere radicalmente o far scemare grandemente, nel loro complesso, le sue capacità intellettive.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21065 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 88 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. Abrog. art. 89
Cod. Pen. art. 605 com. 6 CORTE COST.

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