Cass. civ. n. 19411 del 14 luglio 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO


Mandato - Carenza del potere rappresentativo ex art. 18 l. n. 222 del 1985 - Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal mandatario ai terzi - Legittimazione attiva e passiva.


In caso di inefficacia del mandato, nella specie per carenza del potere rappresentativo ex art. 18 l. n. 222 del 1985, il mandante può sostituirsi al mandatario per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal mandatario ai terzi, unici legittimati passivi ex art. 2033 c.c., esclusa in ordine a dette somme, invece, la legittimazione passiva del mandatario.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1705
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Legge 20/05/1985 num. 222 art. 18

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Precedenti: Cass. civ. n. 8101/2020

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