Cass. pen. n. 9712 del 13 novembre 1996
Testo massima n. 1
L'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte. Conseguentemente l'imputato, qualora detto esame sia stato richiesto ed ammesso, deve manifestare il suo interesse alla effettiva assunzione dello stesso, opponendosi, se del caso, alla chiusura del dibattimento a pena di implicita rinuncia all'incombente. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero ravvisato rinuncia al suo esame da parte dell'imputato che, presente in aula, non aveva mosso alcuna riserva né nell'immediato né nelle conclusioni, alla dichiarazione di chiusura all'istruzione dibattimentale, nonostante l'omissione del suo esame).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi