Cass. pen. n. 3125 del 15 marzo 1994

Testo massima n. 1


Il «diritto delle parti di concludere l'esame», espressamente fatto salvo dall'art. 506, secondo comma, c.p.p., per il caso in cui il presidente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti, abbia ritenuto di rivolgere domande a testimoni, spetta a tutte le parti, e non solo a quella che aveva chiesto l'assunzione dei detti testimoni.

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