Cass. civ. n. 18637 del 5 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Tenuto conto che requisiti per l'esistenza di una veduta sono non soltanto la inspectio ma la prospectio, la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino deve essere determinata con riferimento a una persona di altezza normale e non di statura media, posto che il concetto di statura media, essendo indicativo di un unico valore numerico, intermedio fra un minimo e un massimo, non si identifica con quello di altezza normale che comprende una serie di valori di diversa entità matematica entro suddetti limiti. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di appello che, confermando la decisione di primo grado, avevano considerato illegittimo l'abbassamento dell'altezza del parapetto di un muro — da un metro e ventisette centimetri a un metro — operato dai convenuti in quanto lo stesso consentiva l'esercizio di una inesistente servitù di vendita sul fondo degli attori).
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