Cass. civ. n. 19444 del 15 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE


Riassunzione o prosecuzione del giudizio a seguito di interruzione - Decorrenza del termine - Differente tipologia (automatica o non automatica) dell'interruzione - Conseguenze.


In tema di interruzione del processo, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell'appellato, intervenuta dopo la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio), decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 34785/2024

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