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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000

Testo massima n. 1

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma secondo c.c. [ anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991 ], è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio [ o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società ] e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Testo massima n. 2

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull’andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 c.c. [ sia nel nuovo che nel vecchio testo ] dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all’informazione; per essere legittimo l’esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all’ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

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