Cass. civ. n. 19455 del 15 luglio 2025

Testo massima n. 1


MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE


In genere.


In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1715
Cod. Civ. art. 1705
Cod. Civ. art. 1706
Cod. Civ. art. 1938

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Precedenti: Cass. civ. n. 12250/2019

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