Cass. civ. n. 13751 del 9 dicembre 1999

Testo massima n. 1


Per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino, sia mobile e globale. Ne deriva che la costruzione di un manufatto a livello sino al confine, comporta il venir meno delle caratteristiche proprie delle vedute in alienum giacché queste non affacciano più sul fondo del vicino ma sul proprio, con la conseguenza che i rapporti fra le costruzioni finitime restano regolati dalle norme sulle distanze tra le costruzioni.

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