Cass. pen. n. 3183 del 18 marzo 1992

Testo massima n. 1


In tema di istruzione dibattimentale, nei processi che proseguono con le norme anteriormente vigenti, qualora il perito abbia risposto ai quesiti con relazione scritta, il suo esame alla successiva udienza è facoltativo, in quanto l'art. 245 comma secondo, lett. l) disp. trans. rende immediatamente applicabile l'art. 508 c.p.p. limitatamente ai commi primo e secondo e non al terzo.

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