Cass. pen. n. 19468 del 08 aprile 2025
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Opponibilità del credito del terzo anteriore al sequestro - Prova del diritto - Credito risultante da appostazioni contabili pregresse e reiterate in corso di gestione aziendale autorizzata ex art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159 del 2011 - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo creditore, ai fini dell'opponibilità alla procedura del credito anteriore al sequestro, deve fornire la prova del suo diritto anche se risultante dalle scritture dell'impresa sottoposta al vincolo con appostazioni contabili reiterate nel corso della gestione aziendale autorizzata ex art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non essendo applicabile, in siffatti i casi, la disciplina dettata dall'art. 2709 cod. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'amministrazione giudiziaria autorizzata alla prosecuzione dell'attività aziendale rimane terza, ad eccezione dei casi riguardanti i rapporti commerciali essenziali e quelli di durata, previsti, rispettivamente, dagli artt. 54-bis e 56 d.lgs. citato, rispetto ai rapporti di dare e avere sorti precedentemente alla gestione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 54 bis
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56
Cod. Civ. art. 2709