Cass. pen. n. 19471 del 03 maggio 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Estensione della consegna allo Stato di emissione - Procedura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Mancata fissazione dell’udienza camerale funzionale all’eventuale formulazione di opposizione nell’interesse del consegnato – Conseguenze.


In tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1189 del 2009

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 21
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26 com. 3 CORTE COST.
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

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