Cass. civ. n. 19472 del 15 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Spese detraibili ex art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997 - Edificio residenziale - Possessori o detentori di parti comuni - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di IRPEF, la parziale detraibilità dall'imposta lorda delle spese sostenute per gli interventi edilizi, richiamati dall'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997, trova applicazione in favore di tutti i possessori o detentori di parti comuni di un edificio residenziale che le hanno effettivamente sostenute, perché il richiamo alla disciplina del condominio operato dalla disposizione è esclusivamente rivolto ad individuare gli interventi edilizi a cui è applicabile il beneficio e non limita la fruizione dell'agevolazione ai soli possessori o detentori di edifici in condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la detraibilità delle spese per interventi edilizi riguardanti un immobile costituito da due distinte unità immobiliari, con tetto in comune, autonomamente classate e con diverso numero civico, di proprietà indivisa del contribuente per il 75% e del coniuge per il 25%).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20501 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1

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