Cass. civ. n. 19484 del 15 luglio 2025
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")
Domanda di condanna in solido dei corresponsabili di un fatto illecito - Giudicato sull’accertamento della concausazione del danno - Esclusione - Domanda di uno dei convenuti - Necessità - Fattispecie.
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Civ. art. 1298
Cod. Civ. art. 1299