Cass. civ. n. 19498 del 16 luglio 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Servitù - Prescrizione del diritto - Atto di precetto - Idoneità ad interrompere il non uso del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19738 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1073
Cod. Civ. art. 2943 com. 1
Cod. Civ. art. 2943 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 479
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

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