Cass. pen. n. 16632 del 2 maggio 2007

Testo massima n. 1


Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente perché si proceda a un nuovo giudizio. (Mass. redaz.).

Testo massima n. 2


Il giudice non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto è diverso da quello contestato e nello stesso tempo assolvere l'imputato da quest'ultimo perché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato: i due provvedimenti così contestualmente emessi realizzano ipotesi di atti abnormi, stante l'intera contraddizione degli stessi e dei loro effetti.

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