Cass. pen. n. 19543 del 27 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Circostanza attenuante della lieve entità introdotta, con riguardo al delitto di estorsione, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 - Omessa motivazione del giudice d'appello in ordine al denegato riconoscimento - Questione già proponibile nel giudizio di appello - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.