Cass. pen. n. 19546 del 27 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE


Concorso di circostanze eterogenee - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata per una di esse - Diminuzione solo per l’attenuante ritenuta prevalente per la quale non opera il divieto - Operatività - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Difformi: Cass. pen. n. 6/2014

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE