Cass. pen. n. 19548 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Atti della polizia giudiziaria - Possibile qualificazione come provvedimenti abnormi - Esclusione - Ragioni - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fattispecie.


Gli atti di polizia giudiziaria, in quanto privi di natura giurisdizionale, non possono qualificarsi come provvedimenti abnormi, né sono impugnabili con ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla polizia giudiziaria, evidenziando l'esistenza di altri strumenti a tutela della parte incisa, quali l'istanza di revoca al pubblico ministero e, in caso di parere negativo di questi, al giudice che procede, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nonché le impugnazioni incidentali, ex artt. 322 e ss., cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 39442 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

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