Cass. pen. n. 19567 del 11 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Sentenza di appello che applica l’art. 131-bis, cod. pen. - Conseguenze sulle statuizioni civili - Indicazione.


La sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36020 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4

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