Cass. civ. n. 19568 del 10 luglio 2023

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusione - Responsabilità del Ministero della Salute - Decesso del soggetto emotrasfuso - Risarcimento chiesto dal congiunto "iure proprio" - Prescrizione decennale da omicidio colposo - “Dies a quo” - Data della morte.


In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20882 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

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