Cass. pen. n. 1959 del 13 dicembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Responsabilità penale per eventi determinati dalla violazione di norme antinfortunistiche relative a dispositivi di impianti o macchinari - Responsabilità del venditore - Permanenza anche dopo l'utilizzazione da parte dell'acquirente – Sussistenza - Fattispecie.


In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 2494 del 2010

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23

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