Cass. civ. n. 868 del 26 gennaio 2000

Testo massima n. 1


L'apertura di finestre lucifere nel proprio muro costituisce l'esercizio di una facoltà del diritto di proprietà fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui, essendo attribuito al proprietario confinante soltanto il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.

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