Cass. civ. n. 19601 del 11 luglio 2023
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione a decreto di espulsione di cittadino extracomunitario – Mancata comparizione delle parti – Principio dell’obbligo di fissazione di nuova udienza – Art. 181 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE