Cass. pen. n. 19605 del 25 gennaio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di "patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" all'adempimento di un obbligo - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.