Cass. civ. n. 19608 del 16 luglio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE


Reclamo ex art. 26 l.fall. - Legittimazione - Parte processuale - Necessità - Esclusione - Fondamento.


Al giudizio di reclamo ex art. 26 l.fall., in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase di adozione del decreto reclamato, non si applica il principio per cui non è legittimato all'impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non abbia assunto formalmente la veste di parte processuale.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

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