Cass. civ. n. 19641 del 16 luglio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE


Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze.


Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

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