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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8511 del 29 luglio 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8511 del 29 luglio 1992

Testo massima n. 1

Dalla stessa letterale formulazione dell’art. 468 del codice di rito penale abrogato [ la situazione non è affatto mutata con riferimento al 523 di quello vigente ] si ricava che la «discussione finale» va svolta con la illustrazione orale delle ragioni a sostegno delle conclusioni che sempre oralmente vanno presentate venendo poi, queste ultime, consacrate per scritto nel verbale redatto dal cancelliere. Nulla certamente può impedire la presentazione di note difensive ai sensi del disposto dell’art. 145 dello stesso codice. Peraltro tale facoltà, almeno nel corso della discussione, non può essere estesa sino al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica di parte su materie che non furono oggetto di perizia per essersi respinta la istanza di rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di questa, dovendo pur sempre ritenersi che il diritto riconosciuto dall’ordinamento all’imputato di «difendersi provando» non può comportare l’inevitabile accoglimento anche di richieste che siano prive dei caratteri di rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.

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