Cass. civ. n. 19659 del 17 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito - Notificazione dell'atto di gravame - Nullità - Fondamento - Conseguenze.


La sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell'atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12478 del 2013

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 20 com. 2

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