Cass. civ. n. 19661 del 16 luglio 2025

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)


Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti fino all’udienza di p.c. - Ammissibilità - Fondamento.


Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27
Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Costituzione art. 10
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 348

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