Cass. civ. n. 19681 del 16 luglio 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno da interruzione del servizio di telecomunicazione - Liquidazione in via equitativa - Impossibilità o difficoltà di prova dell'esatto ammontare - Contenuto - Decisione di non liquet - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.