Cass. civ. n. 19687 del 16 luglio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento a opera di quest'ultimo - Fictio iuris dell’ultrattività del mandato alla lite - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331