Cass. pen. n. 4898 del 2 maggio 1991

Testo massima n. 1


La rinuncia dell'imputato all'amnistia spiega i suoi effetti soltanto sulla situazione sorta a seguito di un determinato provvedimento di clemenza, non anche su quella che può determinarsi in conseguenza di altri, successivi decreti di amnistia. Perciò, quando non risulta la rinuncia dell'imputato anche alla nuova amnistia, deve, in base a questa, dichiararsi l'estinzione del reato.

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