Cass. civ. n. 19734 del 17 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Giudizio divisionale endoesecutivo - Creditore procedente - Parte necessaria del processo di divisione - Versamento di un conguaglio - Imposta di registro - Assoggettabilità.


In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21700 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Cod. Proc. Civ. art. 600

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