Cass. pen. n. 3928 del 29 marzo 1996
Testo massima n. 1
In tema di condanna alle spese processuali, (art. 535 c.p.p.) con tale locuzione si intende indicare quelle spese particolari richieste per il compimento o il perfezionamento di singoli e specifici atti necessari per lo svolgersi del processo. Ne discende che le spese processuali sono spese che necessariamente devono essere affrontate se si vuole che il processo, come tale, abbia vita, e dalle quali vanno distinte quelle che sono spese giudiziarie, ma non spese indispensabili per il processo, non spese processualmente inderogabili. (Nella specie sono state ritenute spese giudiziarie, ma non processuali, quelle relative alla custodia di un bene sequestrato).
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