Cass. pen. n. 19741 del 5 aprile 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE


Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Preclusione soggettiva - Imputati dei reati di cui all'art. 4-bis, ord. pen. - Riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. - Applicabilità anche ai reati tentati - Sussistenza.


In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. D) CORTE COST. PENDENTE

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Precedenti: Cass. pen. n. 15755/2014

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