Cass. civ. n. 19746 del 17 luglio 2024

Testo massima n. 1


STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI Creazione di strada vicinale agraria - Insorgenza di comunione incidentale - Modalità - Effetti - Collatio privatorum agrorum - Rispetto della funzione sociale - Sussistenza - Contrasto con l’art. 42 Cost. - Esclusione.


La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall'effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2388 del 2023

Normativa correlata

Costituzione art. 42
Cod. Civ. art. 817
Cod. Civ. art. 922
Cod. Civ. art. 939

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