Cass. pen. n. 19748 del 17 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio - Contestuale rigetto dei motivi afferenti alla penale responsabilità - Condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile - Sussistenza - Condizioni.
In tema di giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con contestuale rigetto di quelli afferenti alla sua penale responsabilità, importa la condanna del predetto al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile, solo nel caso in cui quest'ultima abbia fornito un utile contributo alla decisione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.