Cass. civ. n. 1975 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Conciliazione sindacale - Sottoscrizione in sede sindacale - Requisito formale - Esclusione - Requisito funzionale - Fondamento - Conseguenze.


In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25796 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 412 ter

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