Cass. civ. n. 19750 del 16 luglio 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Conseguenze - Estinzione dei crediti - Esclusione - Trasferimento in favore dei soci - Sussistenza - Remissione del debito - Condizioni - Mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione - Sufficienza - Esclusione.
L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2490 com. 3
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2312
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.