Cass. civ. n. 19752 del 16 luglio 2025

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE


Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Creditori intervenuti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.


Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 19694/2019

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