Cass. civ. n. 19759 del 17 luglio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE


Minimale contributivo - Parametro delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Individuazione del contratto collettivo - Attività effettivamente svolta dall’impresa ex art. 2070 c.c. - Rilevanza - Fondamento.


La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.

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Riferimenti normativi

Costituzione art. 36
Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1
Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST.

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