Cass. civ. n. 19760 del 17 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
Esercizio di potere officioso ex artt. 210 e 421 c.p.c. - Motivazione idonea - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 210
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 6
Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94