Cass. civ. n. 19764 del 17 luglio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE


Processo tributario - Ricorso per cassazione - Censura afferente alla motivazione della cartella di pagamento - Trascrizione integrale dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.


In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 28570/2019

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