Cass. civ. n. 19802 del 17 luglio 2025
Testo massima n. 1
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE
Terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria - Destinazione all'attuazione della funzione istituzionale di detti enti - Conseguenze - Modificazioni - Limiti - Usucapione da parte di terzi - Inammissibilità - Scadenza del termine per l'assegnazione delle terre - Irrilevanza - Fattispecie.
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 12/05/1950 num. 230 art. 20
Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 830 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1145
Cod. Civ. art. 1158