Cass. civ. n. 19820 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


passivo di un fallimento nella parte in cui l'opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1985 del 1967

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

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