Cass. civ. n. 2944 del 21 giugno 1989

Testo massima n. 1


Qualora un veicolo venga affidato per riparazioni ad una officina, e poi provochi un incidente circolando per ragioni di collaudo con la guida di un dipendente di detta officina (senza la targa di prova e senza specifica copertura assicurativa per tale prova), il titolare dell'officina medesima, che debba rispondere del danno ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., non è beneficiario dell'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende solo al conducente che circoli non prohibente domino), e non si sottrae, quindi, all'azione di rivalsa dell'assicuratore che abbia risarcito il danneggiato.

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