Cass. civ. n. 1960 del 22 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Anche al contratto di assicurazione stipulato in riferimento alla disciplina che ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969, n. 990 e relative norme regolamentari) è applicabile la norma generale di cui all'art. 1888, primo comma, c.c., in base alla quale la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova del contratto (ad probationem), dato che gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale (obbligo per l'assicuratore di rilasciare il contrassegno e il certificato di assicurazione e per l'assicurato di conservare tali documenti) sono collegati all'interesse pubblico che giustifica il regime di obbligatorietà (oltre che al generale obbligo di documentazione del rapporto posto dall'art. 1888, secondo comma) e non attengono alla posizione delle parti in sé considerate. Conseguentemente le parti (ed anche lo stesso danneggiato) ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto o di singole clausole ben possono avvalersi della confessione, secondo i principi generali in tema di prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem.