Cass. pen. n. 19846 del 28 marzo 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro finalizzato a confisca di prevenzione - Diritti dei terzi - Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione ex art. 56, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Caparra confirmatoria - Obbligo di restituzione - Sussistenza - Ragioni.


In tema di sequestro di prevenzione e di diritti dei terzi, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dal proposto, quale promissario acquirente, dichiarata previa autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comporta la restituzione della somma percepita e ritenuta dal promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, costituendo la caparra l'oggetto di una clausola accessoria al negozio principale e non invece di una pattuizione ad effetti reali, traslativa della proprietà su tale somma.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22899 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56 com. 1
Cod. Civ. art. 2932

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