Cass. civ. n. 19850 del 18 luglio 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Art. 2719 c.c. - Applicabilità sia al disconoscimento della conformità della copia al suo originale che al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione - Sottoposizione di entrambe le ipotesi agli artt. 214 e 215 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.
L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 214
Cod. Proc. Civ. art. 215